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Statuto

Art. I DENOMINAZIONE
È costituita, nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 e successive modifiche e
Terzo Settore denominato “Associazione Percorso Doma A.P.S.”.
Ottenuta I’iscrizione al registro unico del terzo settore, I’Associazione avrà facoltà di aggiungere automaticamente nella
propria denominazione I’acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore”. senza che cio implichi la variazione
statutaria. Tali diciture, al pari di quella di “Aps”, dovranno scomparire dalla denominazione sociale se, una volta ottenuta
I’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, I’ente dovesse perdere tale qualifica. per qualsiasi causa.
Art.2 SEDE
L’Associazione ha sede legale in Pesaro. Via Diaz n. 10. non ha scopo di lucro. la sua durata e illimitata. Cli eventuali
utili non possono essere ripartiti tra le/gli associate/i, neppure indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non
comporla modifi ca statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L,Associazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore dei propri soci. dei loro familiari e di terzi. Poiche lo scopo
dell’Associazione e quello di promuovere la cultura della legalità e combaffere ogni forma diviolenza di genere, nel
rispetto dell’art. 5 del d.lgs. l17 12017 I’Associazione realizza la propria attività nell’ambito della lettera v) di cui al
predetto articolo, ovvero “promozione della cultura della legatità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata”.
L’Associazione, per raggiungere tale finalità, si propone di:
a) collaborare con il Centro Antiviolenza Parla con Noi istituito dalla Provincia di Pesaro e Urbino fornendo operatrici
volontarie per svolgere i servizi attribuiti dalla legge ai Centri Antiviolenza quali a titolo esemplifìcativo:
accoglienza,colloqui informativi di carattere legale, sostegno psicologico, supporto all’inserimento lavorativo per le
donne che abbiano subito violenza;
b) approfondire il tema della violenza di genere mediante azioni di ricerca. prevenzione, informazione, formazione e
sensibilizzazione aftraverso I’organizzazione di convegni. dibaniti, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa
promossa ed accettata dalle/gli associate/il
c) organizzare iniziative tendenti a modificare la percezione culturale ed a ricercare forme efficaci di prevenzione della
violenza di generel
d) favorire ed incoraggiare la conoscenza di tutte le normative relative alla violenza di genere nonché promuovere
iniziative volte al miglioramento della norrnativa in materia;
e) costituirsi parte civile nei processi o comunque effettuare interventi in ogni situazione in cui la donna sia oggetto di
violenza di genere;
per raggiungere tali finalità, I’Associazione ritiene molto;mportante creare una rete di collegamento con le associazioni

6el privato sociale e con le istituzioni pubbliche ed in particolare con le amministrazioni locali, quali Regioni, Ambiti-
provincie, Comuni, A.S.U.R., Università, nonche, laddove ne rawisi la necessità, avvalersi dell’apporto di

professioniste/i.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attjvitàdell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispeffose
dei diritti inviolabili della persona, tese alla valorizzazione delle differenze di genere.
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Nel rispetto dell’art. 6 del d.lgs. ll7l20l7 I’Associazione potrà svolgere le attività diverse da quelle previste dall’art. 5
def d.lgs. 11712017, purche siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo icriteri
stabiliti con apposito decrefo nrinisteriale. La definizione di tali attività e le nrodalità di svolgimento sono stabilite dal
cornitatodirettivo.semprenel rispetlodei Iimiti previsti dallalegge.,J.il-ti;{i’J f.;rtr(i,iiit/itir’,ìr’iiurJt1 ,,'”\.,{iL
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Art. 4 PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE
ll patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni, mobili o immobili e dagli apporti economici di ogni genere, che
pervengano a qualsiasi titolo all’Associazione. ll patrimonio e accresciuto dagli utili o avanzi di gestione generati dalle
attività di interesse generale.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali I’Associazione potrà, tra I’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o
dare in locazione beni, sia mobili che inrmobili; fàre contratti e/o accordi con altre associazioni eloterzi in genere.
Il patrimonio deve essere impiegato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo
statuto.
E’ fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione o riserve, sia durante la vita dell’ente, sia in
fase di suo scioglimento.
Art.5 ASSOCIATE/I
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone che accettano e si impegnano a rispettare gli articoli dello
Statuto e dell’eventuale regolamento interno, che condividono gli scopi ed i principi dell’Associazione e si impegnano
per il loro raggiungimento.
La richiesta di ammissione all’Associazione deve essere presentata con domanda scritta completa delle generalità
della/del richiedente secondo quanto disposto dal regolamento. I dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di riservatezza.
L’organo compet€nte a deliberare sulle domande di ammissione delle/dei socie/i e il Comitato Direnivo. che entro ó0
giorni motiva la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e la comunica all’interessata/o.
All’atto della domanda di ammissione lalil socia/o si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale
nella misura proposta dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio annuale dall’Assemblea ordinaria, al rispetto
dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura della/del socia/o temporanea./o. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Ci sono due categorie di socie/i:
– socie/i fondatrici/tori: coloro che sono intervenute alla costituzione dell’Associazione, la loro qualità di socie/i ha
caraftere di perpetuità. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali se in regola con il pagamento della
quota sociale.
– socie/i effettive/i: coloro che hanno chiesto ed oîtenuto la qualifica di socie/i al Comitato Direttivo. Hanno diritto di
voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socie/i effettive/i e subordinata all’iscrizione ed al
pagamento della quota sociale.
Il numero delle/dei socie/i e illimitato.
L’iscrizione nel libro socie/i awiene a seguito della delíbera di ammissione da parte del Comitato Direttivo.
L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo” anche ricorrendo alle/ai proprie/i associate/i, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 383/2000 e del
d.lgs. I 1712017.
Art.6 DIRITTI DELLE/I SOCIE/I

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Nei limiti di cui all’art. 5 del presente Statuto, le/i socieli maggiori di età aderenti all’Associazione hanno diritto di
eleggere gli organi sociali e di essere elette/i negli stessi. Tutte/i le/i socie/i hanno i diritti di informazione e di controllo
stabilíti dalle leggi e dal presente Statuto; tutte/i le/i socie/i hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci,
rendiconti e registri dell’Associazione, previa richiesta scritta formulata al comitato direttivo. Il comitato direttivo. in tale
circostanza deve attivarsi entro 30 gg dalla richiesta per rispondere, purché non venga in alcun modo limitato il regolare
funzionamento degli organi sociali.
Art.7 DOVERI DELLE/I SOCIE/I
Leli socie/i svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, spontaneo. gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretti, ed esclusivamenfe per fini di solidarietà, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento della,/del socia./o verso lelgli aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di
solidarietà ed attuato con conettezza, buona fede, onestà e nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento associativo.
Leii socie/i sono tenute/i al pagamento della quota sociale annuale nei termini previsti dal Regolamento associativo.
Art.8 QUALTTÀ DI VOLONTARIA/O
La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rappor-to di lavoro subordinato o autonomo e con osni
altro rapporto di lavoro retribuito con I’Associazione.
Art. 9 ASSICURAZIONE DELLE VOLONTARIE/I
Le/i socìe/i che prestano attivitàt di volontariato sono assicurate/i per malattie, infortunio e per la responsabilità civile
verso i terzi aisensi dell’art. 18 del D.lgs. I 1712017.
Art. 10 PERSONALE RETRIBUITO
L’Associazione puo avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art.36 del D.Lgs.1l7l20l7.l rapporti tra
I’Associazione ed il personale retribuiîo sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento adottato dall’organizzazione.
Art. I I RECESSO/ESCLUSIONE DELLAIDEL SOCIA/O
Lalil socia/o puo recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direftivo. ll recesso
ha effetto immediato.
Lalil socia/o può essere esclusa.io dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e datla
Legge o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione sressa.
L’esclusione della/del socia/o e deliberara dal Comitato Direfrívo e deve essere comunicata entro 6A s.iomi alla/al socia/o.
assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.
Leli socie/i recedute/i e/o escluse/i che abbiano cessato di appartenere all’Associazione sono comunque obbligate/i al
pagamento delle quote associative maturate fino alla data di recesso/esclusione, non possono richiedere la restituzione
dei contributi versati. né hanno dirifto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art.12 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
– I’Assemblea delle/i socie/i;
– il Comitato Direttivo:
– La/Il Presidente
– L’eventuale organo di controllo e revisione legale.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo sratuito.

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Art. l3 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea e organo sovrano dell’Associazione che opera con metodo democratico, secondo il principio una testa un
voto. L’Assemblea delle/gli associate/i e costituita da socie/i fondatrici/tori e socie/i effettive/i ed è convocata almeno

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una volta all’anno dalla/dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare alle/gli
associate/i almeno 5 giorni prima di quello fissato per I’adunanza. Tale comunicazione può awenire tramite lettera, fax,
e-nrail, o con mezzi idonei cornunque a garantire la ricezione dell’avviso.
L’Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente o da una”/un sua/o delegata/o nominata/o tra i membri del Comitato
Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo delle/i socie/i.
Gli avvisi di convocazione devono contenere I’ordine del giomo dei lavori e la sede ove si terrà la riunione.
E’ possibile prevedere I’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, owero esprimere il voto per
corrispondenza, purchè sia possibile verificare I’identità dell’associata,/o che partecipa e vota.
L’Assemblea puo essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria I’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o
per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assembfea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dellelgli iscritte/i aventi diritto di
voto: in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero delle/i presenti.
L’Assemblea ordinaria
a) elegge lalil Presidente
b) elegge il Comitato Direttivo e I’eventuale organo di controllo e di revisione legale;
c) propone iniziative indicandone modalità e suppofti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale (se previsto), nonché I’eventuale bilancio sociale, predisposti dal
Comitato Direttivo;
e) fissa annualmente I’importo della quota sociale di adesione;
f) approva il programma annuale dell’Associazione predisposto dal Comitato Direttivo;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e ne promuove azione di responsabilità nei loro
conflonti;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza delle/i presenti e rappresentate/i per delega; le
votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o
quando I’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socia/o ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino a tre
deleghe in sostifuzione di altre/i socie/i.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto
dalla/l segretaria/o o da una/un componente dell’Assemblea appositamente nominata/o. Il verbale viene sottoscritto
dalla/dal Presidente e conservato a cura della/del Presidente nella sede dell’Associazione.
L’ Assem blea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di2l3 delle/i socie/i e con decisione deliberata a maggioranza
delle/i presenti:
b) scioglie I’Associazione e ne devolve il patrimonio residuo a fini di utilità sociale col voto favorevole di 3/4 delle/gli
associate/i.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutte/i le/i socie/i iscritte/i. Hanno diritto di votare e di essere elette/i tune/i
leli socie/i fondatrici ed effettive/i purché in regola con il pagamento della quota.
Art.14 fL COMITATO DIRETTIVO

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L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall’assemblea tra leli proprieli associate/i e composto da
un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri compresa”/o lalil Presidente.
La convocazione del Cornifato Direttivo e decisa dallaldal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata dai 2/3
dei membri del Comitato Direttivo.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta delle/i presenti; a parità di voti prevale il voto della/del
Presidente.
ln caso di dimissioni di uno o piir membri, le/i consigliere/i rimasti in carica nominano le/i consigliere/i mancanti. LelI
sostitute/i restano in carica fino alla naturale scadenza del consiglio. Se viene a mancare la maggioranza dei suoi
componenti, decade l’intero consiglio e dovrà essere nuovamente convocata I’assemblea per la nomina dell’organo.
Il Comitato Direttivo:
Il Comitato Direttivo dura in carica2 anni ed elegge al suo interno una,/un Segretaria/o e una/un Vice Presidente ed ha le
seguenti competenze:
l. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea:
2. defrnisceleattivitàdiversedaquelledi interessegenerale,ai sensi dell’art.6d.lgs. 117117
3. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione ed il progetto e il programma
annuale del la Associazione;
4. redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo (se previsto) e il bilancio sociale, quando
obbligatorio o se redatto;
5. delibera in merito all’ammissione/esclusione delle/i socie/i.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e
delibera a maggioranza delle/i presenti.
Art. l5 LAIILPRESIDENTE
Lalil Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. presiede il Comitato Direttivo e I’Assemblea.
Rappresenta I’Associazione di fronte alle autorità ed è lalil suo portavoce ufficiale.
Convoca I’Assemblea delle/i socie/i e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali in base alle indicazioni del Comitato Direttivo.
Lalll Presidente dura in carica 2 anni.
Art. 16 L’ORGANO DI CONTROLLO E REVISONE LEGALE
L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale; resta in carica per due esercizi e le/i componenti possono
essere riconfèrmate/i. Il numero dei membri è stabilito dall’assemblea delle/i socie/i.
La nomina dell’organo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei
se-quenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi. entrate comunque denominate; 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante I’esercizio: 5 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, ipredetti limiti non vengono superati.
Alfe/i componenti dell’organo di controllo si applica I’articolo 2399 c.c. Lell componenti dell’organo di controllo devono
essere scelte/i tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma secondo del c.c. Nel caso di organo di controllo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/o dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 200 | , n. 23 l, qualora applicabili,

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nonché sull’adeguatezza dell’assetlo organizzafivo, amministraîivo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso
puo esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art.31 comma l, la revisione legale dei conti. In tal caso
I’organo di confrollo e costiruito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche. solidaristiche e di
utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del d.lgs. ll’7 12017 ed attesta che
il bilancio sociale sia stato redatto in confbrmità alle linee guida di cui all’articolo l4 del d.lgs. 11712017. Il bilancio
sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
Lell componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle/gli amministratrici/tori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Se I’organo di controllo non effettua anche la revisione legale dei conti, diviene obbligatorio nominare una/un revisore
legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro quando vengano superati per due esercizi
consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b)ricavi,rendite,proventi,entratecomunquedenominate:2’200.000,00euro;
c) dipendenti occupateii in media durante l’esercizio: l2 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è a cura dell’assemblea delle/i socieii.
Art. 17 | MEZZI FINANZIARI
I mezzi tinanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono da:
a) rrr nln rníft nlif,if,r fiÎfi tt quote e contributi delle/degli associate/i;
b) eredità, donazìoni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari:

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d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi alle/gli associate/i e a terzi, anche aftraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, anigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.383/2000 e del Codice del
Terzo Settore:
g) erogazioni liberali delle/degli associate/i e dei terzi:
h) entrate derivanti da iniziative promozionali di raccolta fondi:
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n.
383/2000 e del d.lgs. 11712017;
j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni. lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti
pubbfici e privati le cui finalità non siano in confrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasí
donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo I’Associazione.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggì dello Stato Italiano poffà essere ttilizzato
per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. l8 BILANCIO
L’esercizio sociale inizia il I sennaio e termina il 3l dicembre di osni anno.

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Di ogni esercizio sociale deve essere redatto il bilancio annuale ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 11712017 e delle
relative norme di attuazione.
Il bilancio e predisposro dal Comitato Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 rnesi dalla chíusura
dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
L’Associazione ha il divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la propria vita ai
sensi dell’art.8 comma 2 del D. Lgs. l l7l20l1 nonché I’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate a favore delle attività istituzionalmente e statutariamente previste.
In presenza delle condizioni previste dall’art. l4 del D.Lgs. ll7l20l7 I’Associazione deve redigere, a cura del comitato
direttivo, il bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione assembleare, unitamente al bilancio di esercizio. secondo le
linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. l9 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto è modificabile in Assemblea Straordinaria in prima convocazione con la presenzadei2l3 delle/i socie/i
dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza delle/i presenti; in seconda convocazione con la presenza
della maggioranza assoluta delle/i socie/i e il voto favorevole della rnaggioranza delle/i presenti. Ogni modifica o aggiunta
non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali ed il Regolamento interno e con la Legge italiana, nonché con il Codice
del Terzo Settore.
Art. 20 SCIOGLIMENTO DEL L’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i
3/4 dellelgli associate/i convocate/i in Assemblea straordinaria, in prima convocazione; in seconda convocazione la
deliberazione di scioglimento e deliberato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/i socie/i.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatrici/ori e delibera sulla
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale
di finalità similari.
Con I’operatività del Registro Unico del Terzo Settore, in caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio che
residuerà dalla liquidazione dowà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico del Terzo
Settore, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 9 d.lss. 117 l20li.
Art. 2l DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto cio che non e espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti
in materia.
Il presente Statuto è stato letto ed approvato alla unanimità, unitamente alle conseguenti modifiche all’atto
costitutivo della Associazione Percorso Donnao dalla Assemblea delle/gli associate/i in convocazione straordinaria
in data 12/03/2019
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Art. I DENOMINAZIONE
È costituita, nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 e successive modifiche e
Terzo Settore denominato “Associazione Percorso Doma A.P.S.”.
Ottenuta I’iscrizione al registro unico del terzo settore, I’Associazione avrà facoltà di aggiungere automaticamente nella
propria denominazione I’acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore”. senza che cio implichi la variazione
statutaria. Tali diciture, al pari di quella di “Aps”, dovranno scomparire dalla denominazione sociale se, una volta ottenuta
I’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, I’ente dovesse perdere tale qualifica. per qualsiasi causa.
Art.2 SEDE
L’Associazione ha sede legale in Pesaro. Via Diaz n. 10. non ha scopo di lucro. la sua durata e illimitata. Cli eventuali
utili non possono essere ripartiti tra le/gli associate/i, neppure indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non
comporla modifi ca statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L,Associazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore dei propri soci. dei loro familiari e di terzi. Poiche lo scopo
dell’Associazione e quello di promuovere la cultura della legalità e combaffere ogni forma diviolenza di genere, nel
rispetto dell’art. 5 del d.lgs. l17 12017 I’Associazione realizza la propria attività nell’ambito della lettera v) di cui al
predetto articolo, ovvero “promozione della cultura della legatità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata”.
L’Associazione, per raggiungere tale finalità, si propone di:
a) collaborare con il Centro Antiviolenza Parla con Noi istituito dalla Provincia di Pesaro e Urbino fornendo operatrici
volontarie per svolgere i servizi attribuiti dalla legge ai Centri Antiviolenza quali a titolo esemplifìcativo:
accoglienza,colloqui informativi di carattere legale, sostegno psicologico, supporto all’inserimento lavorativo per le
donne che abbiano subito violenza;
b) approfondire il tema della violenza di genere mediante azioni di ricerca. prevenzione, informazione, formazione e
sensibilizzazione aftraverso I’organizzazione di convegni. dibaniti, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa
promossa ed accettata dalle/gli associate/il
c) organizzare iniziative tendenti a modificare la percezione culturale ed a ricercare forme efficaci di prevenzione della
violenza di generel
d) favorire ed incoraggiare la conoscenza di tutte le normative relative alla violenza di genere nonché promuovere
iniziative volte al miglioramento della norrnativa in materia;
e) costituirsi parte civile nei processi o comunque effettuare interventi in ogni situazione in cui la donna sia oggetto di
violenza di genere;
per raggiungere tali finalità, I’Associazione ritiene molto;mportante creare una rete di collegamento con le associazioni

6el privato sociale e con le istituzioni pubbliche ed in particolare con le amministrazioni locali, quali Regioni, Ambiti-
provincie, Comuni, A.S.U.R., Università, nonche, laddove ne rawisi la necessità, avvalersi dell’apporto di

professioniste/i.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attjvitàdell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispeffose
dei diritti inviolabili della persona, tese alla valorizzazione delle differenze di genere.
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del d.fss. 11712017. I’Ente del

Nel rispetto dell’art. 6 del d.lgs. ll7l20l7 I’Associazione potrà svolgere le attività diverse da quelle previste dall’art. 5
def d.lgs. 11712017, purche siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo icriteri
stabiliti con apposito decrefo nrinisteriale. La definizione di tali attività e le nrodalità di svolgimento sono stabilite dal
cornitatodirettivo.semprenel rispetlodei Iimiti previsti dallalegge.,J.il-ti;{i’J f.;rtr(i,iiit/itir’,ìr’iiurJt1 ,,'”\.,{iL
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Art. 4 PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE
ll patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni, mobili o immobili e dagli apporti economici di ogni genere, che
pervengano a qualsiasi titolo all’Associazione. ll patrimonio e accresciuto dagli utili o avanzi di gestione generati dalle
attività di interesse generale.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali I’Associazione potrà, tra I’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o
dare in locazione beni, sia mobili che inrmobili; fàre contratti e/o accordi con altre associazioni eloterzi in genere.
Il patrimonio deve essere impiegato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo
statuto.
E’ fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione o riserve, sia durante la vita dell’ente, sia in
fase di suo scioglimento.
Art.5 ASSOCIATE/I
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone che accettano e si impegnano a rispettare gli articoli dello
Statuto e dell’eventuale regolamento interno, che condividono gli scopi ed i principi dell’Associazione e si impegnano
per il loro raggiungimento.
La richiesta di ammissione all’Associazione deve essere presentata con domanda scritta completa delle generalità
della/del richiedente secondo quanto disposto dal regolamento. I dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di riservatezza.
L’organo compet€nte a deliberare sulle domande di ammissione delle/dei socie/i e il Comitato Direnivo. che entro ó0
giorni motiva la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e la comunica all’interessata/o.
All’atto della domanda di ammissione lalil socia/o si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale
nella misura proposta dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio annuale dall’Assemblea ordinaria, al rispetto
dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura della/del socia/o temporanea./o. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Ci sono due categorie di socie/i:
– socie/i fondatrici/tori: coloro che sono intervenute alla costituzione dell’Associazione, la loro qualità di socie/i ha
caraftere di perpetuità. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali se in regola con il pagamento della
quota sociale.
– socie/i effettive/i: coloro che hanno chiesto ed oîtenuto la qualifica di socie/i al Comitato Direttivo. Hanno diritto di
voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socie/i effettive/i e subordinata all’iscrizione ed al
pagamento della quota sociale.
Il numero delle/dei socie/i e illimitato.
L’iscrizione nel libro socie/i awiene a seguito della delíbera di ammissione da parte del Comitato Direttivo.
L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo” anche ricorrendo alle/ai proprie/i associate/i, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 383/2000 e del
d.lgs. I 1712017.
Art.6 DIRITTI DELLE/I SOCIE/I

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Nei limiti di cui all’art. 5 del presente Statuto, le/i socieli maggiori di età aderenti all’Associazione hanno diritto di
eleggere gli organi sociali e di essere elette/i negli stessi. Tutte/i le/i socie/i hanno i diritti di informazione e di controllo
stabilíti dalle leggi e dal presente Statuto; tutte/i le/i socie/i hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci,
rendiconti e registri dell’Associazione, previa richiesta scritta formulata al comitato direttivo. Il comitato direttivo. in tale
circostanza deve attivarsi entro 30 gg dalla richiesta per rispondere, purché non venga in alcun modo limitato il regolare
funzionamento degli organi sociali.
Art.7 DOVERI DELLE/I SOCIE/I
Leli socie/i svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, spontaneo. gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretti, ed esclusivamenfe per fini di solidarietà, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento della,/del socia./o verso lelgli aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di
solidarietà ed attuato con conettezza, buona fede, onestà e nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento associativo.
Leii socie/i sono tenute/i al pagamento della quota sociale annuale nei termini previsti dal Regolamento associativo.
Art.8 QUALTTÀ DI VOLONTARIA/O
La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rappor-to di lavoro subordinato o autonomo e con osni
altro rapporto di lavoro retribuito con I’Associazione.
Art. 9 ASSICURAZIONE DELLE VOLONTARIE/I
Le/i socìe/i che prestano attivitàt di volontariato sono assicurate/i per malattie, infortunio e per la responsabilità civile
verso i terzi aisensi dell’art. 18 del D.lgs. I 1712017.
Art. 10 PERSONALE RETRIBUITO
L’Associazione puo avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art.36 del D.Lgs.1l7l20l7.l rapporti tra
I’Associazione ed il personale retribuiîo sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento adottato dall’organizzazione.
Art. I I RECESSO/ESCLUSIONE DELLAIDEL SOCIA/O
Lalil socia/o puo recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direftivo. ll recesso
ha effetto immediato.
Lalil socia/o può essere esclusa.io dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e datla
Legge o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione sressa.
L’esclusione della/del socia/o e deliberara dal Comitato Direfrívo e deve essere comunicata entro 6A s.iomi alla/al socia/o.
assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.
Leli socie/i recedute/i e/o escluse/i che abbiano cessato di appartenere all’Associazione sono comunque obbligate/i al
pagamento delle quote associative maturate fino alla data di recesso/esclusione, non possono richiedere la restituzione
dei contributi versati. né hanno dirifto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art.12 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
– I’Assemblea delle/i socie/i;
– il Comitato Direttivo:
– La/Il Presidente
– L’eventuale organo di controllo e revisione legale.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo sratuito.

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Art. l3 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea e organo sovrano dell’Associazione che opera con metodo democratico, secondo il principio una testa un
voto. L’Assemblea delle/gli associate/i e costituita da socie/i fondatrici/tori e socie/i effettive/i ed è convocata almeno

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una volta all’anno dalla/dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare alle/gli
associate/i almeno 5 giorni prima di quello fissato per I’adunanza. Tale comunicazione può awenire tramite lettera, fax,
e-nrail, o con mezzi idonei cornunque a garantire la ricezione dell’avviso.
L’Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente o da una”/un sua/o delegata/o nominata/o tra i membri del Comitato
Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo delle/i socie/i.
Gli avvisi di convocazione devono contenere I’ordine del giomo dei lavori e la sede ove si terrà la riunione.
E’ possibile prevedere I’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, owero esprimere il voto per
corrispondenza, purchè sia possibile verificare I’identità dell’associata,/o che partecipa e vota.
L’Assemblea puo essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria I’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o
per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assembfea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dellelgli iscritte/i aventi diritto di
voto: in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero delle/i presenti.
L’Assemblea ordinaria
a) elegge lalil Presidente
b) elegge il Comitato Direttivo e I’eventuale organo di controllo e di revisione legale;
c) propone iniziative indicandone modalità e suppofti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale (se previsto), nonché I’eventuale bilancio sociale, predisposti dal
Comitato Direttivo;
e) fissa annualmente I’importo della quota sociale di adesione;
f) approva il programma annuale dell’Associazione predisposto dal Comitato Direttivo;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e ne promuove azione di responsabilità nei loro
conflonti;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza delle/i presenti e rappresentate/i per delega; le
votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o
quando I’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socia/o ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino a tre
deleghe in sostifuzione di altre/i socie/i.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto
dalla/l segretaria/o o da una/un componente dell’Assemblea appositamente nominata/o. Il verbale viene sottoscritto
dalla/dal Presidente e conservato a cura della/del Presidente nella sede dell’Associazione.
L’ Assem blea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di2l3 delle/i socie/i e con decisione deliberata a maggioranza
delle/i presenti:
b) scioglie I’Associazione e ne devolve il patrimonio residuo a fini di utilità sociale col voto favorevole di 3/4 delle/gli
associate/i.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutte/i le/i socie/i iscritte/i. Hanno diritto di votare e di essere elette/i tune/i
leli socie/i fondatrici ed effettive/i purché in regola con il pagamento della quota.
Art.14 fL COMITATO DIRETTIVO

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L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall’assemblea tra leli proprieli associate/i e composto da
un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri compresa”/o lalil Presidente.
La convocazione del Cornifato Direttivo e decisa dallaldal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata dai 2/3
dei membri del Comitato Direttivo.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta delle/i presenti; a parità di voti prevale il voto della/del
Presidente.
ln caso di dimissioni di uno o piir membri, le/i consigliere/i rimasti in carica nominano le/i consigliere/i mancanti. LelI
sostitute/i restano in carica fino alla naturale scadenza del consiglio. Se viene a mancare la maggioranza dei suoi
componenti, decade l’intero consiglio e dovrà essere nuovamente convocata I’assemblea per la nomina dell’organo.
Il Comitato Direttivo:
Il Comitato Direttivo dura in carica2 anni ed elegge al suo interno una,/un Segretaria/o e una/un Vice Presidente ed ha le
seguenti competenze:
l. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea:
2. defrnisceleattivitàdiversedaquelledi interessegenerale,ai sensi dell’art.6d.lgs. 117117
3. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione ed il progetto e il programma
annuale del la Associazione;
4. redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo (se previsto) e il bilancio sociale, quando
obbligatorio o se redatto;
5. delibera in merito all’ammissione/esclusione delle/i socie/i.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e
delibera a maggioranza delle/i presenti.
Art. l5 LAIILPRESIDENTE
Lalil Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. presiede il Comitato Direttivo e I’Assemblea.
Rappresenta I’Associazione di fronte alle autorità ed è lalil suo portavoce ufficiale.
Convoca I’Assemblea delle/i socie/i e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali in base alle indicazioni del Comitato Direttivo.
Lalll Presidente dura in carica 2 anni.
Art. 16 L’ORGANO DI CONTROLLO E REVISONE LEGALE
L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale; resta in carica per due esercizi e le/i componenti possono
essere riconfèrmate/i. Il numero dei membri è stabilito dall’assemblea delle/i socie/i.
La nomina dell’organo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei
se-quenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi. entrate comunque denominate; 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante I’esercizio: 5 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, ipredetti limiti non vengono superati.
Alfe/i componenti dell’organo di controllo si applica I’articolo 2399 c.c. Lell componenti dell’organo di controllo devono
essere scelte/i tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma secondo del c.c. Nel caso di organo di controllo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/o dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 200 | , n. 23 l, qualora applicabili,

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nonché sull’adeguatezza dell’assetlo organizzafivo, amministraîivo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso
puo esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art.31 comma l, la revisione legale dei conti. In tal caso
I’organo di confrollo e costiruito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche. solidaristiche e di
utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del d.lgs. ll’7 12017 ed attesta che
il bilancio sociale sia stato redatto in confbrmità alle linee guida di cui all’articolo l4 del d.lgs. 11712017. Il bilancio
sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
Lell componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle/gli amministratrici/tori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Se I’organo di controllo non effettua anche la revisione legale dei conti, diviene obbligatorio nominare una/un revisore
legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro quando vengano superati per due esercizi
consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b)ricavi,rendite,proventi,entratecomunquedenominate:2’200.000,00euro;
c) dipendenti occupateii in media durante l’esercizio: l2 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è a cura dell’assemblea delle/i socieii.
Art. 17 | MEZZI FINANZIARI
I mezzi tinanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono da:
a) rrr nln rníft nlif,if,r fiÎfi tt quote e contributi delle/degli associate/i;
b) eredità, donazìoni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari:

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d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi alle/gli associate/i e a terzi, anche aftraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, anigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.383/2000 e del Codice del
Terzo Settore:
g) erogazioni liberali delle/degli associate/i e dei terzi:
h) entrate derivanti da iniziative promozionali di raccolta fondi:
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n.
383/2000 e del d.lgs. 11712017;
j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni. lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti
pubbfici e privati le cui finalità non siano in confrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasí
donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo I’Associazione.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggì dello Stato Italiano poffà essere ttilizzato
per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. l8 BILANCIO
L’esercizio sociale inizia il I sennaio e termina il 3l dicembre di osni anno.

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Di ogni esercizio sociale deve essere redatto il bilancio annuale ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 11712017 e delle
relative norme di attuazione.
Il bilancio e predisposro dal Comitato Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 rnesi dalla chíusura
dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
L’Associazione ha il divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la propria vita ai
sensi dell’art.8 comma 2 del D. Lgs. l l7l20l1 nonché I’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate a favore delle attività istituzionalmente e statutariamente previste.
In presenza delle condizioni previste dall’art. l4 del D.Lgs. ll7l20l7 I’Associazione deve redigere, a cura del comitato
direttivo, il bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione assembleare, unitamente al bilancio di esercizio. secondo le
linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. l9 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto è modificabile in Assemblea Straordinaria in prima convocazione con la presenzadei2l3 delle/i socie/i
dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza delle/i presenti; in seconda convocazione con la presenza
della maggioranza assoluta delle/i socie/i e il voto favorevole della rnaggioranza delle/i presenti. Ogni modifica o aggiunta
non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali ed il Regolamento interno e con la Legge italiana, nonché con il Codice
del Terzo Settore.
Art. 20 SCIOGLIMENTO DEL L’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i
3/4 dellelgli associate/i convocate/i in Assemblea straordinaria, in prima convocazione; in seconda convocazione la
deliberazione di scioglimento e deliberato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/i socie/i.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatrici/ori e delibera sulla
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale
di finalità similari.
Con I’operatività del Registro Unico del Terzo Settore, in caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio che
residuerà dalla liquidazione dowà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico del Terzo
Settore, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 9 d.lss. 117 l20li.
Art. 2l DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto cio che non e espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti
in materia.
Il presente Statuto è stato letto ed approvato alla unanimità, unitamente alle conseguenti modifiche all’atto
costitutivo della Associazione Percorso Donnao dalla Assemblea delle/gli associate/i in convocazione straordinaria
in data 12/03/2019
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